E’ pacifica la responsabilità decennale del costruttore per i difetti della costruzione (1). Mentre cosa succede in caso di ristrutturazione? Il costruttore appaltatore avrà la medesima responsabilità decennale (ex art 1669 c.c.) quando realizza opere di ristrutturazione, su un edificio preesistente, come il rifacimento della facciata?
A riguardo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza nr. 7756 del 27 marzo 2017, cha ha cassato la sentenza del Giudice del merito, con rinvio al altra sezione della Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi al seguenti principio: “l’art 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi e modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento o sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione d’uso di quest’ultima”.
(1) Art 1669 c.c.
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”