LICENZIAMENTO NULLO DURANTE IL PRIMO ANNO DEL BAMBINO
LICENZIAMENTO NULLO DURANTE IL PRIMO ANNO DEL BAMBINO

LICENZIAMENTO NULLO DURANTE IL PRIMO ANNO DEL BAMBINO

La Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 475/2017
ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato alla lavoratrice durante il periodo di puerperio.
La Corte di Cassazione in linea con i precedenti giurisprudenziali afferma che “il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/9 1) che la violazione dell’art. 2 della legge n. 1204/71 (ora d.lg.vo n. 151 /01) è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio. “
Pertanto la Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di merito per erronea applicazione dell’art. 8 della i. n. 604/66, spiegando “… la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell’art. 54 del D.lg.vo n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice. Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio (tra le molte, Cass. n. 2244/06).“

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