RISARCIMENTO-INDENNIZZO PER I DANNI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA
RISARCIMENTO-INDENNIZZO PER I DANNI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

La Legge n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia riportato delle lesioni o delle infermità a causa delle vaccinazioni obbligatorie.

Altri benefici sono stati previsti dalla Legge 229 del 2005; come l’ulteriore indennizzo pari a 4-5 o 6 volte la somma attribuita dalla Legge n. 210/1992 , a seconda della categoria configurata.

Da ultimo, con il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie dei richiedenti l’indennizzo.

Il predetto decreto ministeriale stabilisce che il Ministero della salute debba provvedere:

  1. alla corresponsione di un indennizzo aggiuntivo;
  2. alla corresponsione di un assegno una tantum (già previsto dalla Legge 229/2005) pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio stesso;
  3. alla formazione di una graduatoria, stilata in base: al criterio cronologico di presentazione della domanda; alla gravità della malattia o difficoltà economica degli stessi e dei loro nuclei familiari.

L’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992, elargito a titolo di solidarietà sociale, non preclude il diritto al risarcimento del danno inteso come danno morale, biologico e patrimoniale del danneggiato (ai sensi dall’articolo 2043 c.c.) patito a causa della vaccinazione. In tale ultima ipotesi occorre però un accertamento sulla responsabilità, colposa o dolosa.


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