ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI
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I clienti di una banca possono richiedere tutte le informazioni sulla quantità, qualità, finalità e logica adottata al trattamento dei dati, così come previsto dagli art. 7, 8 e 10 D.Lgs. 196/2003.

I diritti degli interessati l’acquisizione dei dati relativi ai rapporti bancari, trova fondamento nel principio di buona fede, che è̀ clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto ai sensi degli art. 1366, 1375, 1374 c.c , inoltre sono regolati e garantiti dall’articolo 119 comma 4 Tub: “i clienti possono ottenere a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a una o più operazioni effettuate dalla banca.”

Sul significato del “termine congruo” è intervenuta la Cassazione che, con la pronuncia del 2 agosto 2013, n. 18555, ha  precisato che il riscontro alla richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 7, della legge sulla privacy, deve essere fornito con la massima tempestività.

Nel caso trattato dalla Corte, il cliente della banca aveva inoltrato nell’ottobre 2006 un’istanza di accesso ai propri dati personali al fine di verificare se fosse stato o meno segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Non ricevendo riscontro, adiva il Tribunale al fine di ottenere un provvedimento contro la banca di dare immediato riscontro alla richiesta di accesso ai dati.

La Corte di Cassazione, richiamando un precedente della stessa I° Sezione, la nr 349/2013, confermava che la richiesta di accesso ai dati personali ai sensi degli artt. 7, 8 e 146 D.Lgs. n. 196/2003 doveva essere evasa entro un congruo lasso di tempo, individuandolo in 15 giorni. Il medesimo termine di 15 giorni veniva indicato anche per la consegna della documentazione bancaria, dando così un’interpretazione più restrittiva dell’intervallo temporale indicato dall’articolo 119 Tub.

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