ERRONEA INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ RICORRENTE
ERRONEA INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ RICORRENTE

ERRONEA INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ RICORRENTE

 

Più volte la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sull’importanza, ai fini processuali e sostanziali, dell’errata indicazione della denominazione della società attrice/ricorrente.

Tale errore potrebbe generare l’opportunità di promuovere opposizione e/o resistere nel giudizio di merito, eccependo la carenza di legittimazione attiva e/o l’inesistenza del soggetto giuridico istante, al fine speculativo di vedersi annullata l’ingiunzione di pagamento e/o rigettata la domanda attorea.

A tal riguardo la Cassazione si è soffermata a valutare se l’erronea e/o incompleta indicazione della denominazione della società istante, possa o meno aver compromesso, nel giudizio instauratosi, una violazione di legge in ordine al diritto del contraddittorio delle parti, tale da determinare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione Sezione II, con sentenza 27 aprile 2016, n. 8430, in ordine alla seguente censura:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.c., comma 1 in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso ad istanza di un soggetto giuridicamente inesistente. Infatti la richiesta monitoria è stata avanzata da un soggetto, (OMISSIS) s.c.a.r.l., pacificamente inesistente, atteso che a seguito della riforma delle società cooperative l’acronimo in questione non può più essere utilizzato dalle cooperative a mutualità prevalente. La corretta denominazione della società era quindi (OMISSIS) Società Cooperativa Agricola. L’errore commesso nell’indicazione inficiava la validità dell’atto introduttivo, non potendosi in alcun modo ritenere intervenuta una sanatoria.,

così decideva:

Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno osservato che risultava condivisibile la conclusione alla quale era giunto il Tribunale il quale aveva rilevato che la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell’esatta denominazione della creditrice (Società Cooperativa Agricola anziché Soc. coop. a responsabilità limitata) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. Inoltre hanno soggiunto che la società ingiungente aveva documentato l’intervenuta incorporazione della società che aveva emesso la fattura, essendo pertanto subentrata in tutti i rapporti sia attivi che passivi.

Il principio affermato dalla Corte distrettuale trova ampio conforto nella costante giurisprudenza di questa Corte che in numerose circostanze ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. 22 aprile 1995 n. 4540) l’indicazione del soggetto contro cui è proposta l’impugnazione come società per azioni, invece che – conformemente alla realtà – come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l’invalidità dell’atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, rilevando che non era stata dedotta l’esistenza di diverse società con denominazione simile; che era già stata precisata la sentenza impugnata; che il medesimo errore, già contenuto nell’atto di appello, non aveva impedito alla società di esplicare le sue difese e si era riflesso nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado).

In termini analoghi Cass. 16 novembre 2007 n. 23816 a mente della quale non sussiste la nullità dell’atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell’articolo 414 c.p.c., n. 2, qualora il nome dell’attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell’identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, ne’ arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità ne’ della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), ne’ della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).

 

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