Prescrizione triennale anche quando vi è stata la notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile Sottosezione Tributaria, con l’ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto 2017 ha deciso il ricorso presentato da Equitalia che “lamenta l’erroneità della pronuncia resa dalla Commissione Regionale nella parte in cui ha escluso che l’omessa impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato in seguito emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità, alla fattispecie, del termine decennale di prescrizione.”
La Corte nel decisione richiama il precedente giurisprudenziale di cui alla sent Cass. 17 novembre 2016, n. 23397, secondo il quale “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. , si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Prosegue precisando: ” che nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.”
Prosegue precisando: Gentile avvocato vorrei sapere come calcolare il termine iniziale e quello finale del termine dei tre anni. Ho ricevuto una notifica il 31 gennaio 2024 per il pagamento di bolli scaduti nell’anno 2020 e 2021, sono prescritti?.
Gentile lettore,
ai fini del computo del termine prescrizionale, si deve tener conto delle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent n 9302/2012 e n 26804/2013) che individua, nel 31 dicembre del terzo anno, il termine entro il quale procedere alla notifica al contribuente inadempiente.
Inoltre, nel suo caso, andrebbe valutato si è applicabile, al termine prescrizionale, la sospensione dei termini riconosciuti alle Amministrazioni nel periodo Covid. Pertanto è necessario valutare in modo specifico la sua posizione.
Lo Studio è a sua disposizione, previo appuntamento tramite richiesta da inoltrare alla mail Segreteria@studiolegalemaccione.it.
Cordialità