La Corte di Cassazione Sez. I, con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017, ha sancito la nullità del contratto di mutuo fondiario per il mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto ai sensi dell’art. 38, II° comma, del T.U.B. e della delibera del Cicr del 22.04.1995 che prevede la soglia dell’80% del valore dell’immobile dato in garanzia.