La Cassazione Civile, sez. I con Sentenza n 350 del 09 gennaio 2013, affermava il principio secondo il quale gli interessi moratori vanno computati ai fini del raffronto col tasso legale.
Precisamente: “ ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 c.p., e dell’articolo 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003). “