LEGITTIMI GLI ATTI FIRMATI DAI FALSI DIRIGENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LEGITTIMI GLI ATTI FIRMATI DAI FALSI DIRIGENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

LEGITTIMI GLI ATTI FIRMATI DAI FALSI DIRIGENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Cassazione si è schierata a favore della pubblica amministrazione demolendo le aspettative dei contribuenti di vedersi annullati agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio firmati dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate decaduti per effetto della sentenza n 37/2015 della Corte Costituzionale.
Gli Ermellini con sentenze nn. 22800, 22803 e 22810 del 9 novembre 2015, dichiarano validi agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 42, possono essere sottoscritti sia dal “capo ufficio” che “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Pertanto restano validi anche se l’impiegato non riveste la qualifica propria dirigenziale.
Si legge precisamente nella sentenza: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”,  senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale”.
Quindi, la Corte sostiene: “se l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un “altro” impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e se tale “altro” impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto l’impiegato ex nono livello), per la proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti”.
Mentre resta ancora fondata l’eccezione di invalidità dei predetti atti qualora il capo ufficio delegato o l’impiegato della carriera direttiva, abbia agito SENZA UNA ESPRESSA DELEGA CONTENENTE ESPLICITAMENTE IL SUO NOME, così detta deleghe in bianco (cfr. sentenza n. 22803/2015).
Pertanto andranno ritenute illegittime le deleghe impersonali, mancanti del nominativo dell’impiegato delegato, in quanto il contribuente non viene messo in condizione di verificare l’identità del delegatario e dei suoi poteri.

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