In materia di Appalto di Opere Pubbliche, le statuizioni del capitolato speciale prevalgono sul capitolato generale. Quest’ultimo è vincolante solo per lavori appaltati dallo Stato e non anche dagli altri Enti pubblici.
Questo è il principio sostanzialmente sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, nella Sentenza n. 26336 del 20 dicembre 2016.
“Va richiamato – in materia – il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti. E’, quindi, consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente”